Manutenzione caldaia:nuovo libretto e nuove regole nel 2014

Dal 15 ottobre 2014, per legge, è obbligatorio un nuovo libretto che certifichi lo "stato di salute" della propria caldaia. Un documento più completo che include tutti gli impianti presenti in casa, fotovoltaico compreso. Il nuovo sistema però costerà almeno il doppio in più agli italiani.

Avvicinandosi la stagione invernale e rendendosi quindi necessario l'annuale controllo della caldaia della propria abitazione, ufficio o azienda, è bene ricordarsi che dal 15 ottobre è in vigore il nuovo libretto (in realtà doveva già entrare in vigore al primo di giugno, ma la scadenza è slittata per permettere a tutti di aggiornarsi). Questo in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 e dal conseguente Decreto ministeriale del 10 febbraio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014).

Il nuovo libretto, che certifica l'efficienza dell'impianto installato, è frutto del lavoro del Comitato termotecnica italiano (Cti). Quest'ultimo ha tenuto conto dei progressi tecnologici e della conseguente presenza di nuovi sistemi di riscaldamento, come ad esempio il teleriscaldamento, o dell'utilizzo di fonti rinnovabili. Infatti, il nuovo libretto registrerà tutti gli impianti presenti in casa, non più solamente acqua e riscaldamento; sono inclusi quindi anche i sistemi di climatizzazione. Non soltanto, per i controlli di efficienza energetica devono anche essere utilizzati i nuovi modelli. 

Com'è fatto il nuovo libretto 

La differenza principale rispetto a quello precedente risiede nel fatto che non si compone più di due modelli, uno per il singolo impianto e uno riferito alle centrali, ma è un documento unico, composto da tante schede quante sono le caratteristiche dell'impianto.

Nello specifico, il nuovo libretto è composto da 37 pagine, suddiviso in 14 parti:

  1. scheda identificativa dell'impianto;
  2. trattamento acqua;
  3. nomina del terzo responsabile dell'impianto termico;
  4. generatori;
  5. sistemi di regolazione e contabilizzazione;
  6. sistemi di distribuzione;
  7. sistema di emissione;
  8. sistema di accumulo;
  9. altri componenti dell'impianto;
  10. impianto di ventilazione meccanica controllata;
  11. risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore;
  12. interventi di controllo efficienza energetica;
  13. risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell'ente competente;
  14. registrazione dei consumi nei vari esercizi istruzioni per la compilazione del libretto.

Il modello è scaricabile gratuitamente dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico cliccando qui.

Prima pagina del nuovo libretto

(La prima pagina del nuovo libretto scaricabile gratuitamente dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

Dove si trova e chi lo deve compilare 

Se la caldaia è già installata, il responsabile della stessa deve provvedere a scaricare il modulo dal link sopracitato e compilarlo in tutte le sue parti; in un condominio il responsabile della caldaia è solitamente l'amministratore oppure una ditta esterna delegata, mentre nelle abitazioni private è ovviamente il padrone di casa. Attenzione però: non buttate il vecchio libretto, ma conservatelo e allegatelo a quello nuovo.

In caso di nuova installazione, invece, il libretto verrà fornito già compilato dall'installatore.

Manutenzione e controllo: quali sono e quando bisogna farli con il nuovo libretto 

Come si evince dalle Frequency Asked Questions (Faq) presenti in materia sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (a questo indirizzo), "la predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili". Quindi, nel secondo caso, sarà di nuovo o il proprietario di casa o l'amministratore condominiale (o chi per esso). 

Inoltre, al termine dell'intervento, che deve essere eseguito da operatori abilitati, occorre riportare gli esiti dei controlli di efficienza energetica sulle schede 11 e 12 dello stesso libretto.

Infine, sullo stesso modello il manutentore o l'installatore riporteranno la data prevista per il successivo intervento, oltre alle osservazioni, alle manutenzioni effettuate e alle raccomandazioni.

Nel caso in cui mancassero le informazioni relative alla frequenza e alla tipologia di manutenzione, ci si dovrà riferire alle norme Uni e Cei.

Sanzioni e costi 

Chi non effettuerà i dovuti controlli potrà essere soggetto a sanzione. Le multe vanno dai 500 ai 3000 euro. Anche il manutentore potrà essere multato nel caso abbia scritto informazioni errate o incomplete; in questo caso la sanzione va dai 1000 ai 6000 euro. 

Salvo eccezioni, i controlli di manutenzione, sicurezza e verifica della salubrità restano da effettuarsi una volta all'anno. Al contrario, la periodicità dei controlli in materia di efficienza è affidata alle Regioni; salvo specifiche differenti i tempi saranno compresi tra i due e i quattro anni

L'operazione avrà un costo finale medio di 200 euro contro i 100-120 euro precedenti. Questo perché non verranno verificate soltanto le funzionalità dell'impianto, il rendimento e la salubrità, ma anche le singole componenti.

L'esito dei controlli dovrà essere comunicato agli appositi enti: chi non rispetterà tale regola sarà subito oggetto di verifiche. L'ente di riferimento varierà da Regione, Provincia a Comune nel caso in cui, rispettivamente, la legge in materia sia regionale, provinciale o comunale.

Ma come si compila il nuovo libretto?

Sul sito del Cti, ed in particolare a questo indirizzo, è presente il primo esempio applicativo che può aiutare nella compilazione. L'esempio riguarda una singola unità abitativa dotata di caldaia a gas (20 kW) con produzione ACS (24 kW), stufa a pellet non collegata all'impianto (8 kW), pompa di calore reversibile (6 kW Risc. – 5,3 kW Raffr.) e pannello solare termico (4,2 m²).

Autore

Dott.ssa Giulia Scatolero

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