Controlli 2013 su caldaie e condizionatori: il nuovo D.P.R 74/2013 in vigore dal 12 Luglio 2013
Il nuovo D.P.R 74/2013 in vigore dal 12 Luglio 2013 stabilisce i nuovi dettami da seguire nelle operazioni di utilizzo e controlli di condizionatori e caldaie: diamo uno sguardo dettagliato agli interventi obbligatori e alle categorie soggette agli interventi di controllo.
In vigore dal 12/7/2013, il D.P.R 74/2013, completata il quadro normativo della direttiva 2002/91/CE in materia di utilizzo e di operazioni di controllo sulla tipologia delle caldaie ad elevata efficienza energetica e sui condizionatori. La sezione normativa dedicata alla manutenzione, al controllo e alle operazioni di ispezione degli impianti termici installati sugli edifici, con lo scopo di adeguare i sistemi di riscaldamento e di raffrescamento ai nuovi valori di rendimento energetico, di riduzione dei consumi e dell'inquinamento ambientale.
Il D.P.R 74/2013: gli impianti termici CON OBBLIGO di controllo
Rientrano nelle operazioni di controllo, utilizzo, manutenzione e ispezione stabilite nel D.P.R 74/2013 gli impianti termici:
- tutti gli impianti per il condizionamento e la climatizzazione sia invernale che estiva, come le caldaie, i climatizzatori e i condizionatori d'aria;
- tutti i sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria;
- tutti i sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore come i boiler o le caldaie stesse;
- tutti gli impianti individuali di riscaldamento.
Il D.P.R 74/2013: gli impianti termici ESCLUSI dalle operazioni di controllo
Il D.P.R 74/2013 esclude dalle operazioni obbligatorie di controllo, manutenzione e ispezione alcuni impianti termici o di condizionamento come:
- caminetti;
- stufe a legna e a pellet;
- sistemi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante non superiori ai 15 kW.
Il D.P.R 74/2013: TABELLA
Qui di seguito, per comprendere meglio, si ricapitolano le tipologie di impianti termici inclusi o esclusi dalle operazioni di controllo, manutenzione o ispezione in base al D.P.R 74/2013:
D.P.R 74/2013 |
IMPIANTI TERMICI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEI CONTROLLI |
IMPIANTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DEI CONTROLLI |
OPERAZIONI DI CONTROLLO, MANUTENZIONE DI CALDAIE E CONDIZIONATORI |
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Il D.P.R 74/2013: MANUTENZIONE ORDINARIA
Le operazioni di manutenzione ordinaria di un impianto termico sono stabilite dall'impresa installatrice che indica sul libretto di impianto le scadenza dei controlli periodici da effettuare e la tipologia intervento. Nel caso, invece, in cui la ditta installatrice non consegni le direttive per l'esecuzione dei controlli e degli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia, il proprietario dell'impianto deve eseguire gli interventi in base a quanto dichiarato nelle disposizioni e nel libretto di impianto. Per comprendere meglio, osserva la tabella seguente:
TIPOLOGIA IMPIANTI TERMICI |
POTENZA NOMINALE |
MANUTENZIONE ORDINARIA |
CALDAIA AUTONOMA | INFERIORE AI 35 Kw | ANNUALE |
CALDAIA CONDOMINALE | SUPERIORE AI 35 Kw | ANNUALE |
CALDAIA CENTRALIZZATA | SUPERIORE AI 35 Kw | ANNUALE |
Il D.P.R 74/2013: CONTROLLI DI LEGGE
Il D.P.R 74/2013 stabilisce la cadenza periodica dei controlli di legge sugli impianti termici residenziali o condominiali che riguardano:
- controllo espulsione fumi;
- rendimento di combustione;
- efficienza energetica.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 74/2013 le caldaie a metano con potenza nominale non superiore ai 35 kW devono effettuare gli interventi di controllo in base all'età di installazione dell'impianto:
- cadenza biennale per impianti superiori a 8 anni;
- cadenza biennale per scaldabagni a focolare aperto il termine era di due anni.
Se il controllo rileva delle anomalie o dei valori che non corrispondo ai dati stabiliti per il rispetto della normativa in materia di riduzione delle emissioni inquinati, gli elementi non in conformità devono essere sostituiti entro 180 giorni. Se gli interventi di controllo rilevano delle anomalie sui sistemi frigoriferi o sulle pompe di calore, riportando dei parametri di efficienza energetica inferiori al 15% con riferimento a quelli riportati sul libretto impianto in fase di collaudo, devono essere messe in regola.
Il D.P.R 74/2013: TEMPERATURA MASSIMA e PERIODI DI UTILIZZO
Nel D.P.R 74/2013 stabilisce la temperatura massima all'interno dei locali dell'abitazione nell'esercizio degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione invernale la quale non deve superare i 20 gradi, lasciando una tolleranza di + 2 gradi, ovvero fino a 22. La temperatura consentita nell'esercizio degli impianti di raffrescamento estivo non deve essere superiori i 26 gradi, lasciando una tolleranza di + 2 gradi, fino a 24 gradi.
Il D.P.R 74/2013 non stabilisce solo le temperature massime consentite all'interno dei locali delle abitazioni private o dei luogHi di lavoro ma anche il numero delle ore e i periodi di massimo utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, con valori e livelli variabili in base alla situazione climatica e alle temperature del territorio. Per comprendere come sono stati valutati i territori e quale criterio è obbligatorio utilizzare in base al proprio territorio di locazione degli impianti termici o di condizionamento.
I territori sono suddivisi per zone e devono rispettare le ore giornaliere consentite per l'accensione degli impianti termici anche se i comuni, attraverso un ordinanza che deve essere resa immediatamente pubblica ai citazioni può aumentare i periodi di utilizzo fino a una durata giornaliera non superiore al 50% delle ore consentite. Sono esclusi dalle regole elencate nella tabella sottostante tutte le strutture ospedaliere, le case di cura, le sedi diplomatiche, gli istituti scolastici o gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e anche gli impianti singoli al servizi di più unità immobiliari.
Il D.P.R 74/2013: TABELLA SULLE ORE DI RISCALDAMENTO CONCESSE
Per comprendere meglio, osserva anche la seguente tabella in cui sono evidenziati i territori italiani siddivisi per zona, le ore di accensione concesse per l'accensione del riscaldamento delle abitazioni residenziali e pubbliche, fatto salvo eccezioni delle strutture escluse, e il periodo dell'anno concesso per la fruizione degli impianti termici:
TERRITORIO ITALIANO |
ORE DI ACCESSIONE IMPIANTI TERMICI |
PERIODO CONCESSO |
ZONA A: Porto Empedocle e Lampedusa | 6 ORE dalle 5 alle 23 | DAL 01/12 AL 15/03 |
ZONA B: Palermo, Messina, Calabria, Reggio Calabria etc. | 8 ORE dalle 5 alle 23 | DAL 01/12 AL 15/03 |
ZONA C: Bari, Caglia, Napoli, Lecce etc. | 10 ORE dalle 5 alle 23 | DAL 15/11 AL 15/03 |
ZONA C: Ancora, Firenze, Pisa, Roma Verona etc | 12 ORE dalle 5 alle 23 | DAL 01/11 AL 15/04 |
ZONA E: Aosta, Bolzano, Bologna, L`Aquila, Milano, Torino, Trento, Venezia | 14 ORE dalle 5 alle 23 | DAL 01/10 AL 15/04 |
ZONA F: Cuneo o altri comuni del Nord | NESSUNA LIMITAZIONE | NESSUNA LIMITAZIONE |
Il D.P.R 74/2013: responsabilità del soggetto proprietario dell'impianto
In base al D.P.R 74/2013, il proprietario dell'impianto termico è direttamente responsabile del suo funzionamento e come tale dell'esecuzione delle opere di controllo, manutenzione e ispezione, affinché l'esercizio dell'impianto sia nel rispetto delle norme di sicurezza e di riduzione delle emissioni inquinanti.
Il soggetto proprietario dell'impianto termico può delegare un soggetto terzo responsabile che deve prendersi l'onere dell'esecuzione delle operazioni necessarie e obbligatorie nel D.P.R 74/2013, nel caso in cui il generatore dell'impianto termico sia installato in un locale tecnico dedicato. Nel caso si parli di un impianto termico condominiale il soggetto direttamente responsabile è l'amministratore di condominio il quale ha la facoltà di delegare un soggetto terzo responsabile.
Il soggetto responsabile dell'impianto termico deve avere il libretto di impianto, in cui sono inseriti i rapporti di controllo periodico rilasciati dai tecnici di controllo e di manutentore. Nel caso di impianto termico a caldaia, è necessario avere l'autocertificazione prevista dal comune o dalla provincia di appartenenza, previo pagamento di una tassa. Con il D.P.R 74/2013 si attende un nuovo modello di libretto di impianto.
Al termine degli interventi di controllo e di manutenzione degli impianti termici è necessario sottoscrivere un rapporto di controllo di efficienza energetica - rilasciato in due copie - in conformità con quanto stabilito dal nuovo D.P.R 74/2013. Una copia viene allegata al libretto di impianto dal proprietario dell'impianto termico o dall'amministratore condominiale, mentre l'altra copia viene trasmessa alla Regione dal tecnico esecutore dei controlli di manutenzione e controllo.
Il D.P.R 74/2013: SANZIONI
I Comuni o le Provincie devono effettuare delle verifiche biennali di controllo per accertare l'osservanza del rispetto delle scadenze periodiche dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo. In base al D.P.R:
- gli impianti di climatizzazione invernale e estiva con potenza fino ai 100 kW alimentati a gas, metano o gpl possono sostituire gli interventi di ispezione con la sottoscrizione del rapporto di controllo di efficienza energetica.
E' anche possibile autocertificare l'esecuzione degli interventi inviando al Comune o alla Provincia la copia dell'ultimo rapporto previo pagamento di un bollettino di circa 10 euro. In caso di mancata esecuzione degli interventi di controllo e manutenzione, il soggetto proprietario dell'impianto può incorrere in sanzioni che vanno dalle 500 alle 3.000 euro, oltre al rimanente obbligo di mettere in regola il proprio impianto termico. A sua volta, il tecnico che non effettua gli interventi di manutenzione e controllo in conformità alle normative vigenti incorre in sanzioni amministrative che vanno dalle 1.000 alle 6.000 euro.

Autore
Dott.ssa Maria Francesca Massa
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