Scarico dei fumi a parete: il MiSE chiarisce sui requisiti delle caldaie

A partire dal 1° settembre 2013 i nuovi impianti termici devono essere obbligatoriamente installati prevedendo lo scarico dei fumi con sfogo sul tetto dell'edificio anziché a parete. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha però chiarito che lo scarico a parete è consentito anche per le caldaie di nuova installazione, a patto che siano rispettate precise caratteristiche di efficienza energetica.

È consentito lo scarico a parete per le caldaie installate dopo il 31 agosto 2013 a patto che rispettino precise caratteristiche di efficienza energetica. È quanto contenuto in una nota del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 18 dicembre 2013 in risposta ad un quesito posto da un operatore in merito a quali tipologie di generatori di calore possono essere installati in deroga all'obbligo di scarico dei prodotti della combustione con sfogo sul tetto dell'edificio.

(Le caldaie installate a partire dal 1° settembre 2013 devono obbligatoriamente prevedere lo scarico dei fumi con sfogo sopra il tetto)

Con l'entrata in vigore della legge n. 90 del 3 agosto 2013, infatti, dal primo settembre scorso i nuovi impianti termici devono essere obbligatoriamente collegati a canne fumarie, camini o altri sistemi di evacuazione, con sfogo sul tetto dell'edificio alla quota definita dalla normativa in vigore, ammettendo lo scarico a parete solo per quelle installate prima del 31 agosto 2013 e a patto che siano 'a condensazione', di classe meno inquinante e la cui prestazione energetica rientri in una delle norme tecniche vigenti: UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502

L'introduzione del nuovo obbligo, contenuto nello specifico nell'articolo 17-bis della legge, in sostituzione del comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo agli scarichi degli impianti termici negli edifici, ha però generato sin da subito delle interpretazioni ‘distorsive e forzate' come ha osservato la Cna Installazione Impianti. Interpretazioni "tendenti a spingere verso l'obbligo d'installazione di caldaie a condensazione, senza che il succitato articolo si esprima in tal senso". 

(Scarico dei fumi di un impianto termico con sfogo sopra il tetto)

La nota del MiSE ha così chiarito definitivamente ogni dubbio interpretativo in merito alla tipologia di impianti che possono essere installati in deroga all'obbligo di scarico dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto.

Nello specifico, è possibile prevedere lo scarico a parete anche per i generatori di calore installati dopo il 31 agosto 2013, solo se:

- hanno un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
 

- appartengono alla classe 4 o 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.

I livelli di emissione di Nox (ossidi di azoto) per le caldaie a gas sono ripartiti in 5 classi: 

Classe NOx

Livelli di emissione (concentrazione per kWh di potenza installata)

1 fino a 260 mg/kWh
2
fino a 200 mg/kWh
3
fino a 150 mg/kWh
4
fino a 100 mg/kWh
5
fino a 70 mg/kWh

 

I generatori di calore installati dopo il 31 agosto 2013 per cui è ammesso lo scarico a parete devono dunque obbligatoriamente rispettare livelli di emissione fino a 100 mg/kWh (classe 4) o fino a 70 mg/kWh (classe 5)

Per stabilire la classe di appartenenza del proprio impianto è sufficiente consultare il libretto d'istruzioni, in cui sono riportati i livelli di emissione del generatore di calore. 

La classificazione delle emissioni Nox sugli scarichi delle caldaie a gas è stata introdotta dalla normativa internazionale allo scopo di inasprire i controlli sulle emissioni inquinanti. 

(I generatori di calore installati dopo il 31 agosto 2013 possono dotarsi di scarico a parete solo se rispettano precise caratteristiche di efficienza energetica)

Riferimenti normativi: 

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00133) (GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013)

Autore

Dott.ssa Elisa Di Mattia

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