Il nuovo regolamento sul riscaldamento condominiale 2012: che cosa cambia e per chi?
Il nuovo regolamento sul riscaldamento condominiale 2012 era atteso per tanti motivi, ma quello più sentito era la risoluzione della problematica sulla possibilità o meno e delle modalità di distacco dal riscaldamento centralizzato: cosa cambia dunque, per chi e come muoversi ora?
Tanto atteso e tante speranze per il Nuovo regolamento sul riscaldamento in condominio, ma senza dubbio la maggiore vittoria riguarda la risoluzione della controversia sulla possibilità di distaccare la propria abitazione dall'impianto di riscaldamento centralizzato che creava malumori e dissapori tra i condomini, dovuti alle differenti quote di riscaldamento fruiti in base al differente stile di vita. Ecco che cosa cambia nel Nuovo regolamento sul riscaldamento condominiale:
Possibilità di un singolo condòmino di distacco dal riscaldamento centralizzato
Con il nuovo regolamento, il condòmino che intende staccarsi e non fruire del servizio di riscaldamento centralizzato NON deve più:
- attendere l'approvazione dell'assemblea condominiale (senza arrecare danni di quasiasi tipo agli altri condòmini);
- pagare le spese dell'impianto di riscaldamento ma solo quelle legate alla manutenzione dell'impianto centralizzato.
Il Nuovo regolamento condominiale permette dunque, a qualsiasi condòmino di rinunciare alla fruizione del riscaldamento centralizzato fornito dal condominio a tutti gli occupanti dello stabile, per munirsi di un alternativo sistema di riscaldamento autonomo, che può essere scelto dal condòmino in piena libertà, fermo restando il rispetto della libertà degli altri condomini che non deve in alcun modo esser lesa nella limitazione della visibilità (installazione di tubi troppo vicini alle finestre) o dall'evacuazione fumi in prossimità di altre abitazioni, finestre o vie di uscita.
Oggigiorno si fa sempre più spazio l'idea dell'installazione di una caldaia a camera stagna, ma anche per questa tipologia di sistema di riscaldamento è necessario conoscere le modalità di installazione, possibilità e limiti: a tal proposito leggi l'articolo informativo sull'installazione di una caldaia a camera stagna di proprietà in un condominio.
Limiti al distacco dal riscaldamento centralizzato del condominio
Qualsiasi condòmino dunque, può scegliere di rinunciare in ogni momento alla fruizione del riscaldamento centralizzato, se:
- il distacco del riscaldamento non provoca squilibri di funzionamento;
- il distacco del riscaldamento non provoca aggravi di spesa per gli altri condòmini.
Gli obblighi del condòmino al distacco dal riscaldamento centralizzato del condominio
Il condòmino che decide di rinunciare alla fruizione del riscaldamento centralizzato può farlo senza l'approvazione dell'assemblea del condominio, ma NON può sottrasi al pagamento della quota per le spese della manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato, derivanti dalla sua conservazione e messa a norma.
L'amministratore può agire con decreto ingiuntivo contro i condomini morosi o che non rispettano il regolamento e pagamenti: entro sei mesi dal rendiconto in cui sono presenti le rate di spesa non regolarizzate, l'amministratore può procedere anche senza l'autorizzazione dell'assemblea, comunicando ai creditori i dati sensibili degli insolventi.
Nel caso in cui la mora duri un periodo di tempo superiore ai 6 mesi l'amministratore può sospendere il condòmino insolvente dalla fruizione dei servizi comuni.
Per conoscere la normativa precedente a riguardo, i costi, le possibilità di distacco dal riscaldamento centralizzato, gli oneri del condòmino e del condominio, leggi anche l'articolo sulla caldaia centralizzata nel condominio.
Gli obblighi dell'amministratore in caso di distacco dal riscaldamento centralizzato
L'amministratore di condominio deve eseguire un intervento di verifica dell'impianto di riscaldamento autonomo scelto e richiedere un sopralluogo negli appartamenti in cui verrà installato per garantire la sicurezza dell'intero condominio e dei suoi occupanti.
La proprietà dei termosifoni nel Nuovo regolamento condominiale
In base al Nuovo regolamento condominiale, i termosifoni restano di proprietà del singolo condòmino. Gli interventi di manutenzione come lo sfiato delle valvole etc., devono però essere eseguiti dal condominio che è tenuto al controllo del corretto funzionamento dell'impianto. L'obiettivo è quello di rendere fruibile a tutti i condòmini e allo stesso modo l'impianto di riscaldamento.
Per farsi un'idea più chiara e riassumere: siti informativi e video interviste
Per farsi un'idea più precisa, si legga tutto il Nuovo regolamento condominiale e le modifiche o si visioni il video-intervista al Signor Carmelo Santonocito, amministratore di condominio da 26 anni, che risponde alle domande più comuni sul nuovo Regolamento, sulla figura dell'amministratore, sul distacco del riscaldamento e sull'uso delle parti comuni:
Intervento contrario alla proposta di legge del Nuovo regolamento condominiale dell' on. Francesca Cilluffo del "Comitato dei Nove"della Commissione Giustizia
Il video registra l'intervento di mercoledì 26 settembre 2012 dell'on. Francesca Cilluffo, membro del "Comitato dei Nove" della Commissione Giustizia, in cui si evidenziano i punti chiave di contrasto sugli emendamenti della Riforma del Condominio, la AC 4041 - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici - e in modo particolare il parere sul distacco di un condòmino dall'impianto di riscaldamento centralizzato:
Per dirla tutta: che cosa cambia realmente?
Un qualsiasi condòmino può scegliere di installare un impianto di riscaldamento autonomo nella propria abitazione, rinunciando al riscaldamento centralizzato fornito dal condominio, ma deve SEMPRE E COMUNQUE PAGARE LA QUOTA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'impianto di riscaldamento di cui non fruirà più.
E' vero che il condòmino non è più sottoposto alla richiesta di un incontro dell'assemblea condominiale, alla sua approvazione all'unanimità e al suo giudizio, ma è pur vero che il distacco dal riscaldamento centralizzato è possibile solo nei casi e nei limiti in cui non leda la libertà degli altri condòmini, non aggravi le spese fiscali degli stessi o non costituisca un reale squilibrio nel funzionamento dello stesso e resta sempre in vigore l'art.118 del Codice Civile sul pagamento delle spese di gestione dell'impianto di riscaldamento. Requisiti giusti e ammirevoli, ma che non modificano di tanto gli oneri del condòmino in questa situazione, aggiungendo anche lo svantaggio delle restanti spese da sostenere per la manutenzione di un impianto di cui non si godono i benefici.

Autore
Dott.ssa Maria Francesca Massa
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